Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume le responsabilità per conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il Regolamento(CE) 998/2003 prevede la necessità della identificazione degli animali (tramite un tatuaggio se però apposto prima del 03/07/2011oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente.
Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul passaporto dell'animale.
Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto anche in lingua inglese, dovrà contenere dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e gli eventuali trattamenti contro le zecche e l'echinococco e sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE.
Per quanto riguarda i trattamenti per l’echinococco si sottolinea che gli stessi sono disciplinati dal Regolamento Delegato UE n.1152/2011 della Commissione del 14/07/2011.
Il passaporto è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina.
In molti paesi europei, infine, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.
Fonte:www.salute gov